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Consiglio d’Istituto

Il Consiglio di Istituto è un organo elettivo ed i suoi componenti restano in carica per tre anni.

Cosa fa

Le competenze del Consiglio di Istituto sono state inizialmente previste dall’articolo 10 del D.Lgs. 297/1994, ma norme più recenti (D.P.R. 275/1999, Legge 107/2015, D.I. 129/2018), anche a seguito dell’introduzione dell’autonomia scolastica, le hanno ridefinite riconducendone alcune all’esclusiva competenza del Dirigente Scolastico.

Attualmente il Consiglio di Istituto:

  • adotta gli indirizzi generali, fatta salva la specifica competenza del Dirigente in relazione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e determina le forme di autofinanziamento;
  • delibera il programma annuale, su proposta della Giunta, e il conto consuntivo, su proposta del Dirigente Scolastico;
  • fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta o del Dirigente Scolastico, nelle seguenti materie:
  1. adozione del regolamento interno che deve, fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, nonché per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio;
  2. ricerca, sperimentazione e sviluppo;
  3. promozione di reti di scuole o adesione a reti già esistenti;
  4. adattamento del calendario scolastico alle esigenze derivanti dal PTOF fatti salvi i limiti di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/1999;
  5. forme e modalità per lo svolgimento delle iniziative assistenziali previste dall’art. 45, c. 1, lett. e) del D.I. 129/2018;
  • esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituzione Scolastica sulla base della relazione presentata dal Dirigente Scolastico;
  • interviene nell’attività negoziale nei limiti e con le modalità di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018;
  • si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Ai sensi dell’art. 4, c. 6 del D.P.R. 249/98 (come modificato dal D.P.R. 235/07), inoltre, il Consiglio di Istituto, su proposta del Consiglio di Classe e sotto la presidenza del Dirigente Scolastico, adotta le sanzioni disciplinari che comportano per lo studente l’allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano la sua esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Gli atti del Consiglio d’Istituto vengono affissi all’albo e pubblicati sul sito web di Istituto (non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato).

Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio.

Documenti

Organizzazione e contatti

Contatti

Ulteriori informazioni

Composizione di Consiglio d'Istituto e Giunta esecutiva

Istituti Comprensivi -  Il Consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 componenti, di cui

  • 8 rappresentanti del personale docente,
  • 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
  • 8 rappresentanti dei genitori degli alunni,
  • il Dirigente Scolastico;

il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

La Giunta esecutiva è composta da

  • un docente,
  • un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario,
  • 2 genitori.

Di diritto ne fanno parte il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Elezioni

Per il Consiglio di Istituto, sia in caso di rinnovo dell'organo, giunto alla scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico.

Le operazioni di votazione debbono svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00, entro il termine fissato dai direttori degli uffici scolastici regionali.

Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono contenute nella C.M. 192/00, nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa.

Il Consiglio di Istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva.